Il Tribunale di Vicenza durante un procedimento penale sul caso di un uomo deceduto dopo essere stato investito da un'automobile ha ammesso anche la domanda di risarcimento presentata dall'amante. Moglie della vittima furibonda.
All'amante la dipartita del proprio "partner" deve essere pesata davvero tanto se per ricordarlo o sentirlo più vicino ha dovuto presentare al Tribunale di Venezia la richiesta di un indennizzo, risarcimento per l'uccisione del compagno. A parte la cosa per me curiosa, di aver avuto il coraggio di uscire allo scoperto e rendersi palese alla vedova e intera famiglia del defunto, è davvero interessante apprendere che la risposta del Tribunale è stata affermativa. Sì, l'amante ha diritto al risarcimento.
La vicenda penale riguarda l'uccisione di un uomo che è stato investito da un'automobile. Di seguito al Tribunale sono arrivate e sono state ammesse entrambe, sia la domanda di risarcimento della moglie della vittima, che quella della neo amante con la quale il defunto intratteneva una relazione da poco più di 7 mesi. Nel corso del procedimento penale entrambe le signore si sono costituite parte civile, affermando di aver subito un danno non patrimoniale per l'uccisione del loro "uomo".
Durante l'udienza preliminare il giudice ha sentenziato: "Non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica "fidanzata" della vittima e, come tale, legata ad esso da un'aspettativa di vita comune".
Mentre del "coraggio" della "fidanzata/amante" che aveva presentato al giudice (in aula giudiziaria), numerose prove che testimoniano in modo inequivocabile l'intensità del rapporto con la vittima e il comune progetto di convivere e sposarsi, non appena ci fossero state separazione e divorzio.
Quindi, l'inconsueta domanda di risarcimento, si dovrà ritenere valida per tutti quelli che rimasti "soli" dalla perdita del proprio "amato" riescono a dimostrare di aver avuto un intenso legame affettivo con la vittima fino all'ultimo momento.
A quanto pare non è nemmeno la prima volta che i giudici riconoscono la sussistenza di un danno non patrimoniale o di conseguenza, il diritto a ottenere un riconoscimento "da perdita affettiva" a persona legata alla vittima da un legame affettivo, senza che questo fosse suggellato da un vincolo di parentela o matrimonio.
Ora, l'unico dubbio che mi sorge è questo: "se l'amante ha diritto ad un risarcimento per perdita affettiva, la moglie ufficiale e i parenti che hanno perso doppiamente la stessa persona, cioè quando è morto e quando hanno scoperto che li tradiva conducendo una seconda vita, ha cosa hanno diritto"?
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